Articolo 20.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2,

 

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commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.